DM 37/08 spiegato semplice: chi può mettere mano agli impianti di casa
Il DM 37/08 decide chi può installare e modificare gli impianti di casa e quali documenti ti spettano. Ecco le regole in parole semplici, con i lavori di tutti i giorni.
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Secondo il DM 37/08, installare, trasformare, ampliare o fare manutenzione straordinaria degli impianti di casa spetta solo a un’impresa abilitata: un’impresa iscritta al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, con un titolare o un responsabile tecnico che ha i requisiti professionali fissati dal decreto. La manutenzione ordinaria, cioè le piccole riparazioni che non cambiano l’impianto, è fuori da quest’obbligo.
Il decreto, emanato dal ministero che oggi si chiama MIMIT, Ministero delle imprese e del made in Italy, è in vigore dal 27 marzo 2008 e vale per gli impianti di qualsiasi edificio: case, negozi, uffici, capannoni. Qui lo spieghiamo senza gergo: quali impianti copre, come riconosci un’impresa abilitata, quando il progetto deve firmarlo un professionista, cosa devi ricevere a fine lavori e cosa succede a chi non rispetta le regole.
Quali impianti regola il DM 37/08
Il decreto si applica agli impianti al servizio degli edifici, sia dentro casa sia nelle pertinenze, come cantine, garage e giardini. Per gli impianti collegati a una rete, come luce, gas e acqua, vale dal punto di consegna della fornitura, in pratica dal contatore in poi. Gli impianti sono divisi in sette lettere, che ritroverai nei documenti delle imprese:
| Lettera | Impianti | Esempi in casa |
|---|---|---|
| a) | elettrici, protezione dai fulmini, automazione di porte, cancelli e barriere | prese, quadro, punti luce, cancello motorizzato, fotovoltaico domestico fino a 20 kW |
| b) | radiotelevisivi, antenne ed elettronici per segnali tv, telefono e dati, anche di sicurezza | antenna TV, rete dati, impianti di allarme |
| c) | riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione, con scarico dei fumi e delle condense e aerazione | caldaia, termosifoni, pompa di calore, climatizzatore |
| d) | idrici e sanitari | tubi dell’acqua, sanitari, bagno e cucina |
| e) | gas, con scarico dei fumi e aerazione dei locali | tubo del gas, attacco del piano cottura e della caldaia |
| f) | sollevamento di persone e cose | ascensore, montacarichi |
| g) | protezione antincendio | idranti, rilevatori di fumo e di gas |
Restano fuori gli equipaggiamenti elettrici interni di macchine ed elettrodomestici: il frigorifero non è un impianto, la presa a cui lo colleghi sì. E per gli aspetti già regolati da norme europee o di settore specifiche, il decreto lascia la parola a quelle norme.
Impresa abilitata: cosa vuol dire e come verificarlo
Un’impresa è abilitata quando è iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio o all’albo provinciale delle imprese artigiane e il titolare, il legale rappresentante o un responsabile tecnico nominato con atto formale ha i requisiti tecnico-professionali del decreto. Il responsabile tecnico può svolgere questo ruolo per una sola impresa.
I requisiti sono alternativi tra loro:
- una laurea in materia tecnica specifica;
- un diploma di tecnico superiore dell’area efficienza energetica;
- un diploma o una qualifica di scuola superiore con specializzazione nel settore, più almeno due anni continuativi alle dipendenze di un’impresa del settore (un anno per gli impianti idrici e sanitari);
- un titolo o attestato di formazione professionale, più almeno quattro anni consecutivi alle dipendenze di un’impresa del settore (due anni per gli idrici e sanitari);
- almeno tre anni come operaio installatore specializzato alle dipendenze di un’impresa abilitata dello stesso ramo.
L’abilitazione non è generica: l’impresa dichiara per quali lettere lavora. Un idraulico abilitato alla lettera d) non è per questo abilitato per la caldaia e il gas, che riguardano le lettere c) ed e). Le lettere si leggono nella visura camerale, che puoi chiedere all’impresa prima di affidare il lavoro; le imprese a cui sono riconosciuti i requisiti hanno anche diritto a un certificato, rilasciato dalla Camera di commercio o dalla commissione provinciale per l’artigianato.
Manutenzione ordinaria o lavoro da impresa: i casi di tutti i giorni
Il decreto chiama ordinaria manutenzione gli interventi che contengono il normale degrado d’uso o rimediano a un guasto accidentale con un primo intervento, senza modificare la struttura dell’impianto né la sua destinazione d’uso, nel rispetto delle norme tecniche e del libretto del costruttore. Per questi lavori non servono progetto né collaudo, e non vale l’obbligo di affidarli a un’impresa abilitata. Tutto il resto va affidato a un’impresa abilitata.
| Lavoro | Di solito è | Cosa serve |
|---|---|---|
| Cambiare la guarnizione o la cartuccia di un rubinetto | manutenzione ordinaria | nessun obbligo di impresa abilitata |
| Sostituire un sifone o un flessibile con uno uguale | manutenzione ordinaria | nessun obbligo di impresa abilitata |
| Aggiungere una presa, un punto luce o una linea | ampliamento dell’impianto elettrico | impresa abilitata per la lettera a) e dichiarazione di conformità |
| Rifare il bagno spostando i sanitari | trasformazione dell’impianto idrico | impresa abilitata per la lettera d), e per la lettera a) se si tocca l’impianto elettrico |
| Sostituire la caldaia | lavoro su riscaldamento e gas | impresa abilitata per le lettere c) ed e), dichiarazione e aggiornamento del libretto |
| Installare un climatizzatore | lavoro sulla lettera c) | impresa abilitata; per gli apparecchi con gas fluorurati anche la certificazione apposita |
| Motorizzare il cancello | lavoro sulla lettera a) | impresa abilitata e dichiarazione di conformità |
Il confine non è sempre netto. Cambiare un rubinetto con uno equivalente è di solito manutenzione ordinaria; montare un miscelatore a incasso che obbliga a spostare i tubi nel muro, no. Anche quando si installa un apparecchio per uso domestico, il decreto esclude progetto e collaudo ma non la dichiarazione di conformità. Nel dubbio chiedi all’impresa come inquadra il lavoro e se rilascerà la dichiarazione.
Poi c’è la sicurezza, che viene prima della legge. Un lavoro che per il decreto è manutenzione ordinaria non diventa per questo adatto al fai da te: aprire il quadro elettrico oltre a riarmare gli interruttori, toccare fili, smontare la caldaia o mettere mano al tubo del gas sono lavori da lasciare a un tecnico. Le macchine a gas fluorurati, come condizionatori e pompe di calore, richiedono anche personale e imprese certificati, come ricorda la guida della Regione Emilia-Romagna sugli impianti termici.
Il progetto: quando deve firmarlo un professionista
Per installare, trasformare o ampliare gli impianti delle lettere a), b), c), d), e) e g) serve un progetto. Nella maggior parte dei lavori di casa può redigerlo il responsabile tecnico dell’impresa installatrice, e allora l’elaborato minimo è lo schema dell’impianto, cioè la descrizione di come l’opera è fatta davvero. In alcuni casi, invece, deve firmarlo un professionista iscritto all’albo. I principali sono:
- impianti elettrici di tutte le utenze condominiali e delle abitazioni con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 metri quadrati;
- impianti elettrici di negozi, uffici e attività produttive alimentati oltre 1.000 volt, con potenza impegnata oltre 6 kW o con superficie oltre 200 metri quadrati;
- locali medici, ambienti con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, protezione dai fulmini in edifici oltre 200 metri cubi;
- impianti elettronici che convivono con impianti elettrici soggetti a progetto;
- riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate e climatizzazione da 40.000 frigorie/ora in su;
- gas con portata termica oltre 50 kW o con canne fumarie collettive ramificate;
- antincendio nelle attività soggette al certificato di prevenzione incendi, e comunque con almeno 4 idranti o 10 rilevatori.
Per gli impianti idrici e sanitari il decreto non prevede casi in cui il progetto debba firmarlo un professionista: basta quello del responsabile tecnico dell’impresa. Il progetto contiene almeno schemi, disegni planimetrici e una relazione tecnica su materiali, componenti e misure di sicurezza, e va integrato con le varianti decise durante i lavori. Come si progetta e si posa un impianto dell’acqua lo spieghiamo nella pagina sul rifacimento dell’impianto idraulico.
Cosa devi ricevere quando il lavoro è finito
A fine lavori, dopo le verifiche previste, comprese quelle di funzionamento, l’impresa ti consegna la dichiarazione di conformità sul modello del decreto, con la relazione sui materiali usati e il progetto o lo schema. Se il lavoro riguarda solo una parte dell’impianto, la dichiarazione copre quella parte, ma deve tenere conto della sicurezza dell’insieme e dire che il nuovo è compatibile con l’esistente. Per gli impianti rilasciamo la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08 quando è dovuta.
Poi ci sono due consegne con una scadenza:
- Al Comune. Se rifai o installi impianti in un edificio che ha già l’agibilità, l’impresa deposita dichiarazione e progetto allo sportello unico per l’edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
- Al distributore o al venditore. Quando attivi una nuova fornitura di luce, gas o acqua, entro 30 giorni dall’allaccio consegni tu una copia della dichiarazione; se manca, dopo un congruo avviso la fornitura può essere sospesa.
Come leggere il documento e cosa fare se non lo trovi lo spieghiamo nella pagina sulla certificazione dell’impianto elettrico e, per acqua e scarichi, nella guida alla dichiarazione di conformità dell’impianto idraulico. Per la caldaia, oltre alla dichiarazione, c’è il libretto di impianto.
Gli obblighi di chi commissiona i lavori
Il decreto non parla solo alle imprese. Il committente o il proprietario deve:
- affidare installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria a imprese abilitate;
- mantenere nel tempo le caratteristiche di sicurezza dell’impianto, seguendo le istruzioni dell’installatore e dei fabbricanti degli apparecchi;
- consegnare la dichiarazione al distributore o al venditore quando attiva una nuova fornitura.
C’è anche una conseguenza civile: i contratti per questi lavori stipulati con imprese non abilitate sono nulli, salvo il diritto al risarcimento dei danni. In pratica, se un’impresa senza requisiti ti rifà l’impianto, non hai in mano un contratto valido né una dichiarazione utilizzabile.
Le carte servono anche per il fisco. Secondo l’Agenzia delle Entrate gli interventi di messa a norma degli impianti, accompagnati dalla dichiarazione di conformità di un soggetto abilitato, possono rientrare nella detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. Le regole sono nella guida al bonus ristrutturazione per bagno e impianti.
Sanzioni: chi controlla e cosa si rischia
Le sanzioni del decreto sono amministrative e le applicano le Camere di commercio:
- da 100 a 1.000 euro per le violazioni sulla dichiarazione di conformità, in base all’entità dell’impianto, alla sua pericolosità e alle circostanze;
- da 1.000 a 10.000 euro per le violazioni degli altri obblighi.
Le violazioni accertate a carico delle imprese vengono annotate nel registro o nell’albo in cui sono iscritte. Dopo tre violazioni delle norme sulla sicurezza degli impianti, nei casi di particolare gravità, l’iscrizione può essere sospesa; per i professionisti che sbagliano progetti e collaudi, alla terza violazione parte la proposta di provvedimenti disciplinari all’ordine. Quando lo sportello unico del Comune riceve una dichiarazione, ne invia copia alla Camera di commercio, che controlla i dati dell’impresa.
Impianti vecchi e senza documenti
Per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, se la dichiarazione non è mai stata fatta o non si trova più, si può ottenere una dichiarazione di rispondenza. La firma, dopo sopralluogo e accertamenti, un professionista iscritto all’albo con almeno cinque anni di attività nel settore oppure, per gli impianti che non richiedono il progetto di un professionista, chi è da almeno cinque anni responsabile tecnico di un’impresa abilitata dello stesso settore.
Per gli impianti più recenti questa strada non c’è: si recupera la dichiarazione originale, oppure si verifica l’impianto, si sistemano i difetti e si rilascia la dichiarazione dei lavori eseguiti. Ne parliamo nella guida alla dichiarazione di rispondenza.
Pagine utili
Domande frequenti
Posso cambiare da solo una presa o un interruttore?
Sostituire il frutto, cioè la parte con i fori o il tasto, con uno identico è di solito manutenzione ordinaria, quindi il decreto non impone l’impresa abilitata. Ma significa lavorare su fili che possono essere in tensione: per sicurezza fallo fare a un elettricista. Aggiungere una presa nuova, invece, è un ampliamento e richiede impresa abilitata e dichiarazione di conformità.
Il DM 37/08 vale anche per negozi, uffici e condomini?
Sì, si applica agli impianti di edifici con qualsiasi destinazione d’uso. Cambiano soprattutto i casi in cui il progetto deve firmarlo un professionista: per gli impianti elettrici condominiali serve sempre, per negozi e uffici scatta con soglie di superficie più basse che nelle abitazioni.
Un idraulico può installare anche la caldaia?
Solo se la sua impresa è abilitata anche per le lettere giuste: la caldaia riguarda il riscaldamento, lettera c), e il gas, lettera e). Controlla la visura camerale prima di affidare il lavoro. Per manutenzione e controlli della caldaia c’è il nostro servizio di assistenza caldaie.
Chi ha fatto l’impianto non si trova più: chi mi dà la dichiarazione?
Prima cerca una copia: per gli impianti rifatti in un edificio già agibile, l’impresa doveva depositarla allo sportello unico del Comune. Se non c’è e l’impianto è precedente al 27 marzo 2008, puoi chiedere la dichiarazione di rispondenza; se è successivo, si verifica l’impianto e si regolarizzano i lavori.
Se il lavoro lo fa un conoscente senza impresa, cosa rischio?
Per la manutenzione ordinaria non c’è obbligo di impresa abilitata, anche se resta il tema della sicurezza. Per tutti gli altri lavori il contratto con chi non è abilitato è nullo e non avrai una dichiarazione valida: ti mancherà proprio quando serve, per esempio per un nuovo allaccio o per una detrazione.
Fonti
- DM 22 gennaio 2008, n. 37 – Normattiva – testo vigente consultato il 20 ottobre 2026, articolo per articolo: ambito e lettere da a) a g) (art. 1), ordinaria manutenzione e autoproduzione fino a 20 kW (art. 2), imprese abilitate e responsabile tecnico per una sola impresa (art. 3), requisiti tecnico-professionali (art. 4), progetto e casi riservati ai professionisti (art. 5), dichiarazione di conformità e di rispondenza (art. 7), obblighi del committente e consegna entro 30 giorni dall’allaccio (art. 8), manutenzione ordinaria e apparecchi domestici (art. 10), deposito allo sportello unico entro 30 giorni (art. 11), sanzioni e nullità dei contratti con imprese non abilitate (art. 15)
- Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali, febbraio 2026 – Agenzia delle Entrate – messa a norma degli impianti con dichiarazione di conformità tra gli interventi agevolabili; consultata il 20 ottobre 2026
- Guida per l’esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti termici, rev. 4 del 22/11/2024 – Regione Emilia-Romagna – certificazione richiesta a personale e imprese per le apparecchiature con gas fluorurati; consultata il 20 ottobre 2026
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