Certificazione dell’impianto elettrico: dichiarazione di conformità e di rispondenza
La «certificazione» dell’impianto elettrico è la dichiarazione di conformità del DM 37/08; per i vecchi impianti senza documenti c’è la dichiarazione di rispondenza. Ecco quando servono e chi le firma.
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La certificazione dell’impianto elettrico, nel linguaggio della legge, è la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08: la rilascia l’impresa che ha eseguito i lavori, alla fine, dopo aver provato l’impianto. Non è un certificato emesso da un ente, ma una dichiarazione firmata sotto la responsabilità di chi ha installato. Per gli impianti più vecchi rimasti senza documenti esiste invece la dichiarazione di rispondenza, che si ottiene dopo un sopralluogo e delle misure.
Qui trovi cosa contengono, quando servono e cosa fare se non le trovi più.
Cos’è la dichiarazione di conformità e cosa contiene
Il DM 37/08 dice che, al termine dei lavori e dopo le verifiche previste, comprese quelle di funzionamento, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Si compila su un modello ministeriale e ne fanno parte integrante:
- la relazione con la tipologia dei materiali usati;
- il progetto, quando serve quello di un professionista;
- in alternativa, lo schema dell’impianto, se il progetto l’ha redatto il responsabile tecnico dell’impresa.
La firma un’impresa abilitata, cioè iscritta al registro delle imprese o all’albo artigiani con un responsabile tecnico in regola. Se i lavori riguardano solo una parte dell’impianto, la dichiarazione copre solo quella parte, ma deve tener conto della sicurezza di tutto e dichiarare che il nuovo è compatibile con l’esistente. Per gli impianti che realizziamo rilasciamo la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08 quando è dovuta.
Quando serve la certificazione dell’impianto
La dichiarazione di conformità nasce con i lavori: si rilascia per installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria. Per la manutenzione ordinaria, cioè le riparazioni che non cambiano la struttura dell’impianto, il decreto non chiede né progetto né impresa abilitata, e di norma non si rilascia. Poi la dichiarazione ti servirà in diverse occasioni:
- Allaccio e potenza. Entro 30 giorni da un nuovo allaccio va consegnata in copia, senza allegati, al distributore o al venditore; lo stesso vale per un aumento di potenza dopo lavori sull’impianto. Se manca, dopo un avviso la fornitura viene sospesa.
- Comune. Per impianti nuovi o rifatti in edifici già agibili, l’impresa la deposita con il progetto allo sportello unico per l’edilizia entro 30 giorni.
- Agibilità. È tra i documenti necessari per l’agibilità dell’edificio.
- Luoghi di lavoro. Per l’impianto di terra vale come omologazione, e il datore di lavoro la invia agli enti di controllo entro 30 giorni.
- Vendita, affitto, lavori futuri. Chi compra, chi affitta e il prossimo elettricista vorranno vederla.
Per il caso del contatore c’è la pagina sul contatore elettrico; per le verifiche nelle attività, quella sulla manutenzione dell’impianto elettrico.
Come riconoscere un documento completo
Quando la ricevi, o quando la trovi tra le carte della casa, controlla che ci siano:
- i dati dell’impresa, con il riferimento all’iscrizione al registro delle imprese o all’albo artigiani;
- l’indirizzo e la descrizione dell’impianto, con il tipo di intervento: nuovo impianto, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria;
- gli allegati che ne fanno parte, cioè la relazione sui materiali e il progetto o lo schema;
- per i lavori su una sola parte, la frase sulla compatibilità con l’impianto esistente;
- data e firma.
Una dichiarazione senza allegati è incompleta. Se vuoi sapere per quali impianti è abilitata un’impresa, chiedi la visura camerale: riporta le lettere del DM 37/08 per cui l’impresa ha i requisiti, per esempio la a) per gli impianti elettrici e la b) per quelli elettronici come antenne e rete dati.
Dichiarazione di rispondenza: per gli impianti senza documenti
La dichiarazione di rispondenza, detta DiRi, sostituisce la dichiarazione di conformità solo in un caso preciso: impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del DM 37/08, per i quali la dichiarazione non è mai stata fatta o non si trova più. Può firmarla:
- un professionista iscritto all’albo per le competenze richieste, con almeno cinque anni di attività nel settore impiantistico di quella dichiarazione;
- per gli impianti che non richiedono il progetto di un professionista, anche chi è da almeno cinque anni responsabile tecnico di un’impresa abilitata nello stesso settore.
La firma arriva solo dopo sopralluogo e accertamenti, sotto la responsabilità personale di chi dichiara. Per gli impianti di casa realizzati prima del 13 marzo 1990 il riferimento è il minimo fissato dal decreto: interruttore generale con protezione dalle sovracorrenti, nessuna parte in tensione raggiungibile, protezione contro i contatti indiretti oppure differenziale da non più di 30 mA. Approfondisci nell’articolo sulla dichiarazione di rispondenza.
I passaggi per ottenere la DiRi
- Documenti. Si raccolgono planimetrie, vecchie dichiarazioni parziali, schemi e dati del contratto di fornitura.
- Sopralluogo. Si esaminano quadro, linee, prese, impianto di terra e collegamenti.
- Misure. Si provano differenziali, continuità del filo di terra, isolamento e resistenza di terra.
- Eventuali lavori. Se qualcosa non va, prima si adegua: un impianto che non rispetta le regole non si può dichiarare rispondente.
- Firma. Il tecnico redige la dichiarazione con i risultati degli accertamenti.
Se il sopralluogo trova un impianto troppo vecchio per essere adeguato, la strada è il rifacimento dell’impianto elettrico, che si chiude con una dichiarazione di conformità nuova.
Se la dichiarazione è persa o l’impianto non è a posto
Prima di tutto cerca una copia. L’installatore dovrebbe averla tra le sue pratiche. Per gli impianti rifatti in edifici già agibili, la dichiarazione dovrebbe essere stata depositata allo sportello unico per l’edilizia del Comune, a cui puoi chiederne copia.
Se l’impianto è successivo al 27 marzo 2008 e la dichiarazione non c’è, la dichiarazione di rispondenza non è ammessa. In quel caso si verifica l’impianto, si sistemano i difetti e si rilascia la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti. Se in casa noti segnali di pericolo, come prese che scaldano o un salvavita che salta, il documento passa in secondo piano: prima va messo in sicurezza l’impianto, a partire dalla ricerca del guasto.
Quanto costa certificare un impianto
La dichiarazione di conformità fa parte del lavoro: si rilascia a fine intervento, quindi va prevista fin dal preventivo dei lavori. Una dichiarazione di rispondenza, invece, richiede sopralluogo, misure e spesso piccoli lavori di adeguamento, quindi il prezzo dipende dalla dimensione e dallo stato dell’impianto.
Le voci sono nella pagina prezzi. Ti diciamo il prezzo, o almeno una forbice, prima di iniziare il lavoro. Gli altri interventi sull’impianto sono raccolti nella pagina dell'elettricista.
Dove interveniamo per certificazione dell’impianto elettrico
Interveniamo nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Piacenza.
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- dichiarazione di rispondenza
Domande frequenti
La certificazione dell’impianto elettrico scade?
No. La dichiarazione di conformità fotografa l’impianto al termine dei lavori e non ha una scadenza. Se poi l’impianto viene modificato, per la parte nuova serve una nuova dichiarazione. La manutenzione resta un obbligo del proprietario, e nei luoghi di lavoro ci sono anche le verifiche periodiche dell’impianto di terra.
Serve la certificazione per vendere o affittare casa?
L’articolo del DM 37/08 che chiedeva di allegarla agli atti di trasferimento della casa, salvo patti contrari, è stato abrogato nel 2008. Resta però un documento importante, che chi compra o affitta può chiedere. Per gli accordi nel contratto senti il notaio o il tuo consulente; ne parliamo nell’articolo su vendita, affitto e certificato dell’impianto.
Chi può firmare la dichiarazione di conformità?
L’impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori. Le aziende che hanno un ufficio tecnico interno possono rilasciarla, su un modello apposito, solo per gli impianti delle proprie strutture.
Un elettricista può certificare un impianto fatto da altri?
Non con una dichiarazione di conformità, che riguarda solo i lavori eseguiti da chi la firma. Per un impianto precedente al 27 marzo 2008 si può chiedere la dichiarazione di rispondenza a un tecnico con i requisiti del decreto. Per gli impianti successivi bisogna recuperare la dichiarazione originale o verificare e sistemare l’impianto.
Che differenza c’è tra impianto «a norma» e impianto «certificato»?
«A norma» vuol dire realizzato secondo le regole: per il DM 37/08 l’impianto fatto secondo le norme CEI è eseguito a regola d’arte. «Certificato» vuol dire che c’è la dichiarazione che lo attesta. Un impianto può avere i documenti ed essere stato modificato dopo: per questo conta anche lo stato attuale. Ne parliamo nell’articolo sull'impianto elettrico a norma.
Fonti
- DM 22 gennaio 2008, n. 37 – Normattiva – regola dell’arte e requisiti minimi delle case precedenti al 13 marzo 1990 (art. 6), dichiarazione di conformità e di rispondenza (art. 7), consegna al distributore (art. 8), agibilità (art. 9), manutenzione (art. 10), deposito al Comune (art. 11), abrogazione dell’art. 13 da parte del D.L. 112/2008; entrata in vigore il 27 marzo 2008
- DPR 22 ottobre 2001, n. 462 – Normattiva – la dichiarazione di conformità vale come omologazione dell’impianto di terra nei luoghi di lavoro
- INAIL – Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti – uso della dichiarazione di rispondenza per gli adempimenti del DPR 462/01

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