Impianto elettrico «a norma»: cosa vuol dire davvero, per la legge e per la sicurezza
«A norma» vuol dire fatto a regola d’arte e ancora sicuro, non solo avere un documento nel cassetto. Ecco cosa chiede la legge, cosa vale per gli impianti vecchi e come capire a che punto è il tuo.
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Un impianto elettrico è «a norma» quando è stato realizzato a regola d’arte, cioè secondo le norme tecniche del CEI in vigore quando è stato fatto, e quando è ancora in condizioni di sicurezza. La dichiarazione di conformità è il documento che attesta come l’impianto è stato eseguito: è importante, ma da sola non dice com’è l’impianto oggi, dopo anni di uso e magari qualche modifica fatta senza carte.
L’espressione la trovi negli annunci immobiliari, nei contratti, nelle domande del perito dell’assicurazione. Qui spieghiamo cosa c’è dietro, per la legge e per la sicurezza, e come si arriva a una risposta per il tuo impianto. Abbiamo verificato le norme citate il 25 ottobre 2026.
A norma, a regola d’arte, certificato: tre parole diverse
Nel parlare di tutti i giorni le tre espressioni si confondono, ma indicano cose distinte.
| Espressione | Cosa vuol dire | Come si dimostra |
|---|---|---|
| A regola d’arte | Fatto secondo le regole tecniche riconosciute, quelle del CEI per gli impianti elettrici | Con il progetto o lo schema e con le verifiche a fine lavori |
| Certificato | C’è la dichiarazione di conformità dell’impresa, o la dichiarazione di rispondenza per i vecchi impianti senza documenti | Con il documento e i suoi allegati |
| A norma, oggi | L’impianto è ancora quello documentato e funziona in sicurezza | Con un controllo: esame a vista e misure |
Un impianto può essere certificato e non più a norma, per esempio se dopo la dichiarazione qualcuno ha aggiunto prese e linee senza rispettare le regole. Può anche essere a regola d’arte senza documenti, se le carte sono andate perse: in quel caso si recuperano o, per i lavori più vecchi, si chiede la dichiarazione di rispondenza. Come funzionano questi documenti lo spieghiamo nella pagina sulla certificazione dell’impianto elettrico.
Cosa dice la legge sulla regola dell’arte
Il principio è fissato da una legge breve e molto citata, la legge 186 del 1968: materiali, apparecchi, installazioni e impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati a regola d’arte, e quelli fatti secondo le norme del Comitato elettrotecnico italiano, il CEI, si considerano a regola d’arte.
Il DM 37/08 riprende la stessa idea per gli impianti negli edifici: le imprese li realizzano a regola d’arte e ne sono responsabili, e gli impianti eseguiti secondo la normativa vigente e le norme UNI, CEI o di altri enti di normazione europei si considerano a regola d’arte. Per gli impianti elettrici di casa la norma di riferimento è la CEI 64-8, oggi nella nona edizione, in vigore dal 1° novembre 2024.
C’è poi un obbligo che riguarda te: secondo il DM 37/08 il proprietario deve conservare nel tempo le caratteristiche di sicurezza dell’impianto, seguendo le istruzioni dell’installatore e dei fabbricanti degli apparecchi. «A norma», insomma, non è una medaglia presa una volta per tutte. Chi può lavorare sugli impianti e con quali documenti è spiegato nella guida al DM 37/08.
Le case con impianti prima del 1990: il minimo previsto
Molte case emiliane hanno impianti degli anni '60, '70 e '80, magari ritoccati più volte. Per loro il DM 37/08 fissa un punto preciso: gli impianti elettrici delle abitazioni realizzati prima del 13 marzo 1990, il giorno in cui è entrata in vigore la legge 46 sulla sicurezza degli impianti, si considerano adeguati se hanno:
- all’origine dell’impianto, un dispositivo di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti, in pratica un interruttore generale automatico;
- protezione contro i contatti diretti, cioè nessuna parte in tensione che si possa toccare;
- protezione contro i contatti indiretti, oppure un interruttore differenziale con corrente nominale non superiore a 30 mA, il salvavita.
È un minimo legale, non la sicurezza piena. Un impianto senza messa a terra ma con il salvavita da 30 mA rientra nel requisito, però in caso di guasto la corrente passa attraverso chi tocca l’apparecchio prima che il differenziale intervenga. Per questo, quando si mette mano a un impianto così, il tecnico valuta anche la terra: ne parliamo nella pagina sulla messa a terra.
Impianti più recenti: cosa ci si aspetta di trovare
Per gli impianti fatti dal 13 marzo 1990 in poi, prima con la legge 46 e dal 27 marzo 2008 con il DM 37/08, a fine lavori l’impresa doveva rilasciare la dichiarazione di conformità. Se l’impianto è stato rifatto o ampliato, ti aspetti quindi di trovare:
- la dichiarazione di conformità, con la relazione sui materiali e il progetto o lo schema;
- per i lavori su una sola parte, una dichiarazione che copre quella parte e dice che il nuovo è compatibile con l’esistente;
- per gli impianti precedenti al 27 marzo 2008 rimasti senza carte, eventualmente la dichiarazione di rispondenza firmata da un tecnico con i requisiti del decreto.
Se l’impianto è successivo a quella data e la dichiarazione manca, la rispondenza non è ammessa: si verifica l’impianto, si sistemano i difetti e si dichiarano i lavori eseguiti. Per gli impianti che realizziamo rilasciamo la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08 quando è dovuta.
La nuova CEI 64-8 e gli impianti che hai già
La nona edizione della CEI 64-8 ha aggiornato diverse parti, tra cui la protezione dai contatti, il sezionamento e la sezione sulle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Chi ha già un impianto spesso si chiede se deve rifarlo. Di regola no: una nuova edizione vale per gli impianti che si progettano e si eseguono da quel momento.
Il capitolo sulle abitazioni, quello dei livelli di dotazione e della predisposizione per almeno 6 kW, nel testo messo in inchiesta pubblica dal CEI nel 2023 si applica ai nuovi impianti e ai rifacimenti completi fatti durante una ristrutturazione, non alle parti comuni né agli edifici vincolati. Quando invece aggiungi una linea o cambi il quadro, la parte nuova si fa con le regole attuali e deve essere compatibile con il resto.
Le norme del CEI sono a pagamento e il testo completo è quello in vendita sul suo sito: i punti principali li riassumiamo nella guida alla norma CEI 64-8 in breve.
Il controllo che puoi fare da solo, senza aprire niente
Una risposta definitiva la danno solo le misure, ma un primo giro lo puoi fare tu, guardando e basta.
- Le carte. Cerca dichiarazione di conformità, schema e relazione. Se l’impianto è stato rifatto in un edificio già agibile, una copia dovrebbe essere allo sportello unico per l’edilizia del Comune.
- Il quadro. Apri solo lo sportello: c’è un interruttore con il tasto di prova «T»? È il differenziale. Ci sono più interruttori con le etichette dei circuiti?
- Le prese. Guarda se ci sono prese annerite, allentate o che scaldano, e se usi ciabatte collegate una all’altra perché le prese non bastano.
- I fili a vista. Cavi rivestiti in tela, giunzioni con il nastro, fili che escono dal muro senza scatola sono segnali di un impianto vecchio o modificato male.
- Il comportamento. Salvavita che scatta spesso, luci che calano quando parte un elettrodomestico, odore di bruciato.
Se trovi più di un segnale, la guida su quando rifare un impianto elettrico ti aiuta a capire se basta un intervento mirato.
Come il tecnico stabilisce se l’impianto è a norma
Un elettricista abilitato parte dall’esame a vista: quadro, protezioni, sezione dei cavi, prese, collegamenti di terra, bagno e locali particolari. Poi misura: prova i differenziali, verifica la continuità del conduttore di protezione, misura l’isolamento dei circuiti e la resistenza di terra. Sono le stesse prove che servono per una dichiarazione di rispondenza.
Le risposte possibili sono tre: l’impianto va bene così; servono adeguamenti mirati, come un differenziale in più, la sostituzione del quadro o la sistemazione della terra; oppure conviene il rifacimento dell’impianto elettrico. Alla fine chiedi sempre un resoconto scritto di cosa è stato controllato e con quali risultati.
Le domande da fare al sopralluogo:
- quali misure farete e cosa mi lascerete per iscritto?
- i difetti trovati sono pericoli da sistemare subito o miglioramenti?
- dopo i lavori avrò una dichiarazione di conformità, e per quale parte dell’impianto?
- la messa a norma rientra nelle detrazioni? Secondo l’Agenzia delle Entrate gli interventi di messa a norma degli impianti, accompagnati dalla dichiarazione di conformità, possono rientrare nel bonus per il recupero edilizio: i dettagli sono nella guida al bonus ristrutturazione.
Nei negozi, negli uffici e in tutti i luoghi di lavoro valgono anche le verifiche periodiche dell’impianto di terra: le trovi nella pagina sulla manutenzione dell’impianto elettrico. Gli altri interventi sono nella pagina dell'elettricista.
Quando qualcuno ti chiede un impianto a norma
La domanda arriva di solito in tre momenti.
- Compravendita. L’obbligo di allegare la dichiarazione all’atto di vendita è stato abrogato nel 2008. Nel contratto le parti possono comunque dichiarare lo stato degli impianti: cosa scrivere, e cosa comporta, va chiesto al notaio.
- Affitto. Chi prende casa in affitto può chiedere di vedere i documenti dell’impianto; gli obblighi del proprietario verso l’inquilino sono un tema da contratto, su cui conviene sentire un consulente. Ne parliamo nella guida su vendita, affitto e certificato dell’impianto.
- Assicurazione. Se hai una polizza sulla casa, leggi nelle condizioni cosa prevede per gli impianti: eventuali obblighi o esclusioni sono scritti lì, e in caso di dubbio chiedi all’agente prima che succeda qualcosa.
Pagine utili
Domande frequenti
Un impianto senza messa a terra è a norma?
Se è stato realizzato prima del 13 marzo 1990, per il DM 37/08 è adeguato anche senza terra, purché abbia l’interruttore generale, nessuna parte in tensione accessibile e un differenziale da non più di 30 mA. Negli impianti nuovi o rifatti la terra fa parte delle protezioni previste. Anche dove non è obbligatoria, chiedi all’elettricista se conviene realizzarla.
Le prese con tre fori vogliono dire che la terra c’è?
No. Il foro centrale indica che la presa è predisposta per il conduttore di terra, non che sia collegata a un impianto di terra funzionante. Lo stabilisce solo una misura fatta dal tecnico.
Se cambio il quadro devo rifare tutto l’impianto?
No. Il lavoro sul quadro si fa secondo le regole attuali e la dichiarazione di conformità copre quella parte, dichiarando la compatibilità con il resto dell’impianto. Se durante il lavoro emergono difetti pericolosi nelle linee, il tecnico deve segnalarli e conviene sistemarli.
Chi può dirmi se il mio impianto è a norma?
Un’impresa abilitata per gli impianti elettrici o un professionista del settore, dopo esame a vista e misure. Per un impianto anteriore al 27 marzo 2008 senza documenti, la dichiarazione di rispondenza può firmarla solo un tecnico con i requisiti di esperienza fissati dal DM 37/08.
Fonti
- Legge 1 marzo 1968, n. 186 – Normattiva – articoli 1 e 2: impianti elettrici a regola d’arte, e regola d’arte per quelli eseguiti secondo le norme CEI. Consultata il 25 ottobre 2026.
- DM 22 gennaio 2008, n. 37, articolo 6 – Normattiva – regola dell’arte e requisiti minimi degli impianti delle abitazioni anteriori al 13 marzo 1990; dal testo dello stesso decreto, dichiarazione di conformità e di rispondenza (art. 7) e obblighi del proprietario (art. 8). Consultato il 25 ottobre 2026.
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Normattiva – norme per la sicurezza degli impianti, in vigore dal 13 marzo 1990. Consultata il 25 ottobre 2026.
- CEI – Pubblicata la nuova edizione della Norma CEI 64-8 – nona edizione in vigore dal 1° novembre 2024, struttura in otto parti, principali novità. Consultato il 25 ottobre 2026.
- CEI – Progetto C.1325, Norma CEI 64-8 Parte 3 – testo in inchiesta pubblica del 2023, capitolo 37: campo di applicazione a nuovi impianti e rifacimenti completi, esclusione di parti comuni ed edifici vincolati. Consultato il 25 ottobre 2026.
- Agenzia delle Entrate – Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali (febbraio 2026) – messa a norma degli impianti con dichiarazione di conformità tra gli interventi agevolabili. Consultata il 25 ottobre 2026.
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